COVID-19


Coronavirus, modalità di accesso in azienda: le linee guida

Le regole previste dalla procedura operativa, dal possibile controllo della temperatura corporea in ingresso all’informazione preventiva da parte del datore al personale.

In attuazione della misura di cui allarticolo 1, comma 1, n. 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che con riferimento alle attività professionali e produttive raccomanda intese tra le organizzazioni datoriali e sindacali, il 14 Marzo 2020 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato e integrato in data odierna – 24 aprile 2020 – (di seguito “Protocollo condiviso”) alla luce degli degli ultimi provvedimenti del Governo.

Perseguendo l’obiettivo di conciliare la prosecuzione delle attività produttive con necessarie e adeguate garanzie di sicurezza e salubrità vuoi degli ambienti di lavoro, vuoi delle modalità lavorative, il Protocollo condiviso detta Linee guida operative – dunque regole di condotta e procedure – finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali adottate per contrastare l’epidemia da  Covid-19.

Unitamente agli accorgimenti inerenti allo svolgimento dellattività lavorativa – quali il distanziamento sociale e lutilizzo dei dispositivi di protezione personale -, agli ambienti di lavoro e allorganizzazione dello stesso, nel novero delle misure indicate nel Protocollo condiviso spiccano – al Punto 2 – le misure inerenti alle modalità di accesso alle aziende stesse. In particolare, la procedura operativa prevede le seguenti regole[1]:

  • Possibile controllo della temperatura corporea al momento dell’accesso in azienda dei lavoratori e dei soggetti che a vario titolo intendono accedere ai luoghi e alle pertinenze dellazienda;
  • Stringente divieto di accesso qualora la temperatura corporea risulti superiore ai 37,5°;
  • Isolamento momentaneo – nel rispetto delle condizioni di cui si dirà infra – del soggetto in esame al quale deve essere fornita una mascherina (laddove non ne sia già in possesso). Il soggetto non deve recarsi nell’infermeria di sede, ma contattare tempestivamente il proprio medico curante e seguire le indicazioni dallo stesso fornite;
  • Informazione preventiva da parte del datore al personale e a chiunque intenda accedere in azienda della preclusione dell’accesso a chi abbia avuto contatti, nei 14 giorni precedenti, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o a chi provenga da zone a rischio contagio ai sensi delle indicazioni dell’OMS;
  • Nel caso di ingresso in azienda di lavoratori già precedentemente risultati positivi al Covid-19 è necessaria una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, che attesti la avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste([2]).

La questione inerente alle modalità di accesso in azienda è peraltro oggetto delle valutazioni da parte della Task Force guidata da Colao, con particolare riferimento al termoscanner, uno strumento ad hoc da predisporre agli ingressi delle aziende che dovrebbe essere confermato dalle disposizioni che saranno emanate in relazione allo svolgimento della cd. Fase 2”.

Il punto è anche al centro delle preoccupazioni delle attività produttive industriali e commerciali – che sono da poco ripartite o la cui riapertura è ormai alle porte – considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, l’acquisizione di dichiarazioni attestanti la non provenienza da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti positivi al Covid-19 e la ricezione della comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica sono pacificamente qualificabili come attività di trattamento di dati personali. In particolare, ogni attenzione è comprensibilmente rivolta alle modalità operative dei controlli all’ingresso e nel complesso all’approccio che dovrà essere adottato per garantire il rispetto della normativa vigente in tema di privacy, in primis il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR).